Sez. 1, Sentenza n. 382 del 26/01/1977 (Rv. 383924 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - ENTE SOVVENZIONATO DAL COMUNE - SCOPO DI LUCRO DELL'ENTE - NOZIONE - SOCIETA CALCISTICHE - SCOPO DI LUCRO - SUSSISTENZA.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - ENTE SOVVENZIONATO DAL COMUNE - SCOPO DI LUCRO DELL'ENTE - NOZIONE - SOCIETA CALCISTICHE - SCOPO DI LUCRO - SUSSISTENZA.*
Lo 'scopo di lucrò delle societa o imprese sovvenzionate dal comune - l'appartenenza alle quali costituisce causa d'ineleggibilita a consigliere comunale a norma dell'art 5 n 7 dp Reg sic 7 aprile 1960 n 1 e dell'art 15 n 7 DPR 16 maggio 1960 n 570 - consiste nel non perseguire fini di assistenza gratuita o semigratuita e nel percepire compensi ed utili dalla propria attivita di Rilevanza pubblica. Le societa calcistiche hanno fini di lucro. (Conf 3246/72, mass n 361050; (Conf 2068/72, mass n 359264).*
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 07/04/1960 num. 1 art. 5 com. 7, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 15 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)