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Sez. 1, Sentenza n. 2068 del 22/06/1972 (Rv. 359264 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE D'INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - ENTE SOVVENZIONATO DAL COMUNE - SOVVENZIONE - INTEGRAZIONE DELLE DISPONIBILITA ECONOMICHE DELL'ENTE - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1972-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359264-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE D'INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - ENTE SOVVENZIONATO DAL COMUNE - SOVVENZIONE - INTEGRAZIONE DELLE DISPONIBILITA ECONOMICHE DELL'ENTE - CONFIGURABILITA.*

Non e necessario per l'esistenza di un ente sovvenzionato, in relazione all'art 15, n 3 tu 16 maggio 1960, n 570, che esso sia privo di qualsiasi risorsa propria e debba attingere i mezzi per operare esclusivamente da elargizioni aventi carattere continuativo da parte del comune: anche le sovvenzioni che integrano le disponibilita finanziarie gia esistenti, permettendo al beneficiario di svolgere piu intensamente e con migliori risultati la propria attivita, pongono in essere quella situazione di potenziale conflitto di interessi, oltre che di soggezione, che la legge ha voluto evitare nei rapporti facenti capo ad un medesimo soggetto che sia al contempo amministratore dell'ente sovvenzionato ed organo della pa sovvenzionatrice. (V 285'69, mass n 338268).*

Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)