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Sez. L, Sentenza n. 3721 del 03/07/1979 (Rv. 400148 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DEDUCIBILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - RIPROPOSIZIONE IN CASSAZIONE DI QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE RITENUTA MANIFESTAMENTE INFONDATA DAL GIUDICE DEL MERITO - MOTIVO DI RICORSO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400148-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DEDUCIBILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - RIPROPOSIZIONE IN CASSAZIONE DI QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE RITENUTA MANIFESTAMENTE INFONDATA DAL GIUDICE DEL MERITO - MOTIVO DI RICORSO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Dal principio della rilevabilita, anche d'ufficio, delle questioni di costituzionalita, in ogni stato e grado del giudizio, consegue che la riproposizione, in Sede di legittimita, di questioni di tal genere, ritenute manifestamente infondate dal giudice di merito, non integra un motivo di impugnazione ed implica che il riscontro della costituzionalita delle norme denunciate deve essere effettuato in via autonoma, a prescindere dalle argomentazioni svolte da quel giudice e dalle censure contro di esse svolte. (V 1667/78, mass n 391071).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)