Sez. 1, Sentenza n. 1667 del 10/04/1978 (Rv. 391071 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI MANIFESTA INFONDATEZZA NEL GIUDIZIO DI MERITO - RIPROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE IN CASSAZIONE - IMPUGNAZIONE DELLA PRONUNCIA DI MANIFESTA INFONDATEZZA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI MANIFESTA INFONDATEZZA NEL GIUDIZIO DI MERITO - RIPROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE IN CASSAZIONE - IMPUGNAZIONE DELLA PRONUNCIA DI MANIFESTA INFONDATEZZA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
La deducibilita e rilevabilita, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, delle questioni di legittimita costituzionale comporta che la riproposizione delle medesime in Sede di legittimita non si traduce in un'impugnazione della pronuncia di manifesta infondatezza resa dal giudice del merito, ne, quindi, impone un riesame critico delle argomentazioni svolte da quel giudice, ma configura una istanza diretta a sollecitare da parte della suprema Corte una nuova ed autonoma valutazione della manifesta o meno infondatezza dei dubbi di costituzionalita prospettati con riguardo alle norme applicate dalla sentenza impugnata. (V 4450/76, mass n 383170).*
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)