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Sez. 1, Sentenza n. 3204 del 01/10/1976 (Rv. 381996 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI (DIVERSE DAI DEBITI) - IN GENERE - IMPOSTA SUL VALORE GLOBALE - DETRAZIONE - RIFERIMENTO ALLA IMPOSTA EFFETTIVAMENTE PAGATA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1976-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381996-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI (DIVERSE DAI DEBITI) - IN GENERE - IMPOSTA SUL VALORE GLOBALE - DETRAZIONE - RIFERIMENTO ALLA IMPOSTA EFFETTIVAMENTE PAGATA - NECESSITA.*

L'art 13 del dllt 8 marzo 1945 n 90, nello stabilire che, ai fini dell'applicazione dell'ordinaria imposta sulla successione, deve essere detratto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sul valore globale, ha inteso riferirsi a quanto effettivamente corrisposto per quel titolo, non gia a quanto teoricamente si sarebbe dovuto, se non vi fosse stata causa di esenzione o di riduzione. (Conf 1438/75, mass n 374998; (Conf 592/74, mass n 368375).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 08/03/1945 num. 90 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)