Sez. 1, Sentenza n. 3204 del 01/10/1976 (Rv. 381996 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI (DIVERSE DAI DEBITI) - IN GENERE - IMPOSTA SUL VALORE GLOBALE - DETRAZIONE - RIFERIMENTO ALLA IMPOSTA EFFETTIVAMENTE PAGATA - NECESSITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI (DIVERSE DAI DEBITI) - IN GENERE - IMPOSTA SUL VALORE GLOBALE - DETRAZIONE - RIFERIMENTO ALLA IMPOSTA EFFETTIVAMENTE PAGATA - NECESSITA.*
L'art 13 del dllt 8 marzo 1945 n 90, nello stabilire che, ai fini dell'applicazione dell'ordinaria imposta sulla successione, deve essere detratto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sul valore globale, ha inteso riferirsi a quanto effettivamente corrisposto per quel titolo, non gia a quanto teoricamente si sarebbe dovuto, se non vi fosse stata causa di esenzione o di riduzione. (Conf 1438/75, mass n 374998; (Conf 592/74, mass n 368375).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 08/03/1945 num. 90 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)