Sez. U, Sentenza n. 592 del 04/03/1974 (Rv. 368375 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI (DIVERSE DAI DEBITI) - IN GENERE - IMPOSTA SUL VALORE GLOBALE - MISURA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI (DIVERSE DAI DEBITI) - IN GENERE - IMPOSTA SUL VALORE GLOBALE - MISURA.*
L'art 13 del dllt 8 marzo 1945, n 90, stabilendo che, ai fini della applicazione dell'ordinaria imposta sulle successioni, deve essere detratto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sul valore globale, ha inteso riferirsi in ogni caso a quanto effettivamente corrisposto e non gia a quanto teoricamente si sarebbe dovuto corrispondere se non vi fosse stata una causa di esenzione o di riduzione. (V 2234'72, mass n 359537; 820'71, mass n 350656; (V 3950'69, mass n 344381).*
Riferimenti normativi: Legge 08/03/1945 num. 90 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)