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Sez. L, Sentenza n. 2121 del 11/04/1979 (Rv. 398484 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - ACCERTAMENTO COMPIUTO DAL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398484-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - ACCERTAMENTO COMPIUTO DAL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'accertamento della sussistenza degli estremi della transazione o della rinuncia, nella dichiarazione liberatoria rilasciata dal lavoratore al momento della liquidazione per fine rapporto, spetta soltanto al giudice del merito, il cui apprezzamento e insindacabile in Sede di legittimita, se immune da vizi logici e giuridici. (Conf 2424/77, mass n 386134; (Conf 1715/75, mass n 375342).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)