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Sez. 5 - , Ordinanza n. 18637 del 09/06/2022 (Rv. 664932 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI | Impugnazione della rendita catastale - Accoglimento - Rendita determinata in via giudiziale - Efficacia retroattiva - Sussistenza - Conseguenze
Stato
decisa il 2022-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664932-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI

In tema imposta comunale sugli immobili (ICI), la rendita catastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario rappresenta, in virtù degli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, in quanto costituisce l'unica rendita valida ed efficace ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, con la conseguenza che, per l'annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale.

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)