Sez. 3, Sentenza n. 5673 del 30/11/1978 (Rv. 395452 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - ESERCIZIO - VERSAMENTO DEL PREZZO - TERMINE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - ESERCIZIO - VERSAMENTO DEL PREZZO - TERMINE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
In Mancanza di un'esplicita norma circa il termine entro il quale il coltivatore che esercita il riscatto previsto dall'art 8 della legge n 590 del 1965 e tenuto ad eseguire il versamento del prezzo, debbono ritenersi applicabili le Disposizioni dettate in tema di Esercizio della prelazione, le quali accordano la dilazione trimestrale (art 8, comma sesto) e la sospensione di tale termine quando sia dimostrata l'avvenuta presentazione di domanda ammessa ad istruttoria per la concessione del mutuo agevolato, fino al provvedimento di concessione o di rifiuto e, comunque, per non piu di un anno (art 8, comma settimo). L'efficacia della dichiarazione di riscatto deve ritenersi sospensivamente condizionata al pagamento del prezzo. (Conf 4541/77, mass n 388139).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)