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Sez. 3, Sentenza n. 8401 del 08/06/1984 Ud. (dep. 10/10/1984) Rv. 166032 - 01

ACQUE - INQUINAMENTO - SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ABITATIVI - ASSIMILABILITÀ - RIFIUTI DI LAVAGGI DI MATERIALE DI USO INDUSTRIALE - ESCLUSIONE - EFFETTI - SUPERAMENTO DEL TASSO DI ACCETTABILITÀ PREVISTO DALLA TABELLA - REATO CONFIGURABILE.*
Stato
decisa il 1984-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166032-01

ACQUE - INQUINAMENTO - SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ABITATIVI - ASSIMILABILITÀ - RIFIUTI DI LAVAGGI DI MATERIALE DI USO INDUSTRIALE - ESCLUSIONE - EFFETTI - SUPERAMENTO DEL TASSO DI ACCETTABILITÀ PREVISTO DALLA TABELLA - REATO CONFIGURABILE.*

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 quater della legge 8 ottobre 1976 n. 690, devono considerarsi assimilabili agli scarichi provenienti da insediamenti abitativi solo gli scarichi industriali, aventi per oggetto rifiuti qualitativamente uguali a quelli provenienti dai primi, mentre tale assimilazione va esclusa per i rifiuti del lavaggio di materiali di uso industriale, (motori di automezzi e di carrelli elevatori, parti meccaniche ad essi afferenti), verosimilmente contenenti grasso, olio e materiali sedimentabili. Ne consegue che, qualora questi rifiuti di lavaggio superino il tasso di accettabilità di cui alla tabella allegata alla legge n. 319 del 1976, l'agente ne risponde ai sensi dell'art. 21 ultimo comma della legge suddetta.*

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 08/10/1976 num. 690 art. 1 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)