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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19622 del 09/07/2021 (Rv. 661916 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Decisioni della Corte di cassazione - Temine semestrale introdotto dal d.l. n. 168 del 2016, conv. in l. n. 197 del 2016 - Applicabilità ai provvedimenti pubblicati dopo il 30 ottobre 2016 - Mancata comunicazione al ricorrente della data fissata per la trattazione del ricorso - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661916-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE

Il termine semestrale dalla pubblicazione del provvedimento, previsto per la proposizione del ricorso per revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione dall'art. 391 bis, comma 1, c.p.c., così ridotto, in sede di conversione del d.l. n. 168 del 2016, dalla l. n. 197 del 2016 ed applicabile ai provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della stessa (30 ottobre 2016), trova operatività anche nell'ipotesi di mancata comunicazione al ricorrente della data fissata per la trattazione del ricorso per cassazione definito con il provvedimento impugnato, atteso che tale circostanza non rientra tra quelle che, ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., giustificano una diversa decorrenza del termine e che il ricorrente, essendo in quanto tale a conoscenza della pendenza del procedimento, si trova in condizione di poter informarsi del suo esito in tempo utile per proporre tempestivamente il ricorso per revocazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis, Legge 25/10/2016 num. 197, Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)