Sez. U, Sentenza n. 8091 del 23/04/2020 (Rv. 657534 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Decisioni della Corte di cassazione - Termine introdotto dal d.l. n. 168 del 2016 conv. in l. n. 197 del 2016 – Applicabilità ai giudizi in corso – Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE
Il termine per la proposizione del ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - ridotto da un anno a sei mesi, in sede di conversione del d.l. n. 168 del 2016, dalla l. n. 197 del 2016 - si applica ai soli provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della stessa (30 ottobre 2016), in difetto di specifica disposizione transitoria e in applicazione del principio generale di cui all'art. 11 delle preleggi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis com. 1 lett. l) n. 1, Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis com. 2, Legge 25/10/2016 num. 197, Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)