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Sez. 4, Sentenza n. 20545 del 08/02/2005 Ud. (dep. 01/06/2005) Rv. 231769 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE | Art. 416 cod. proc. pen. nel testo risultante dalla modifica ex legge n. 479/97 - Omesso invito per rendere interrogatorio ex art. 375, comma terzo, cod. proc. pen. - Conseguenze - Nullità a regime intermedio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231769-01

UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE

La nullità della richiesta di rinvio a giudizio (ed in via derivata del decreto che dispone il giudizio) in assenza del previo invito a presentarsi per rendere interrogatorio, secondo quanto disposto dall'art. 416, comma primo, cod. proc. pen. nel testo novellato dal'art. 2, comma secondo, legge n. 479 del 1997, deve essere qualificata nullità a regime intermedio ex artt. 178, lett. c) e 180 cod. proc. pen., sicché essa non può essere rilevata o dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 375 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 com. 1 CORTE COST., Legge 16/07/1997 num. 234 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)