Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013 (Rv. 628247 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE | Credito privilegiato - Pagamento integrale - Necessità - Inesistenza, nel patrimonio del debitore, di bene gravato da privilegio speciale - Irrilevanza - Ragioni - Conseguenze - Fattispecie anteriore al d.lgs. n. 169 del 2007.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE
La disciplina del concordato preventivo, vigente anteriormente alle modifiche di cui al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, caratterizzata dalla inapplicabilità dell'art. 54 legge fall. e dalla condizione essenziale ed indefettibile dell'integrale pagamento dei creditori privilegiati, comporta che, a differenza del fallimento, la mancanza nel compendio patrimoniale del debitore del bene gravato da privilegio non ne impedisce l'esercizio, con la conseguenza che il credito resta privilegiato ed è concretamente riconoscibile la prelazione in sede di riparto dell'attivo. In un tale contesto, infatti, il privilegio assume rilevanza esclusivamente come qualità del credito, che, ex art. 2745 cod. civ., sorge privilegiato in ragione della sua causa secondo le disposizioni di legge, mantenendo, poi, tale qualità per l'intera procedura.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2745
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)