Sez. 1, Sentenza n. 24970 del 06/11/2013 (Rv. 628782 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE | Credito privilegiato - Pagamento integrale - Necessità - Inesistenza, nel patrimonio del debitore, di bene gravato da privilegio speciale - Irrilevanza - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie successiva al d.lgs. n. 169 del 2007.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE
Anche nel concordato preventivo, come riformato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, vale la regola generale, secondo cui, a differenza che nel fallimento, la mancanza nel compendio patrimoniale del debitore del bene gravato da privilegio non impedisce l'esercizio del diritto di prelazione, con la conseguenza che il credito va soddisfatto integralmente; ciò a condizione, però, che il proponente non si sia avvalso della facoltà, introdotta dal novellato art. 160, terzo comma, legge fall., di limitare la soddisfazione dei creditori privilegiati alla sola parte del loro credito, che troverebbe capienza nell'ipotesi di liquidazione del bene gravato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST., Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 com. 3, Cod. Civ. art. 2758 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)