Sez. L - , Sentenza n. 7693 del 28/03/2018 (Rv. 647666 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Conferimento di incarico dirigenziale - Scelta della sede di lavoro - Diritto del genitore o del familiare lavoratore ex art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992 - Sussistenza - Esercizio - Condizioni.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
In materia di pubblico impiego privatizzato, l'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992 si applica anche nell'ipotesi di conferimento di incarico dirigenziale a un soggetto già dipendente dell'amministrazione che, pur non costituendo un trasferimento in senso tecnico, comporti lo spostamento del luogo di lavoro, purché tuttavia la scelta della sede preferenziale sia manifestata al momento dell'accettazione dell'incarico e non come reazione alla conoscenza della destinazione, restando irrilevante che il dipendente già godesse dei benefici della l. n. 104 e che, pertanto, la P.A. fosse a conoscenza della sua condizione personale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 1 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 3 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)