Sez. 3, Sentenza n. 972 del 18/04/1966 (Rv. 321937 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - MODIFICABILITA DELLA CAUSA PETENDI - LIMITI - SOSTITUZIONE IN APPELLO DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA CONTRATTUALE A QUELLA DI RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE PROPOSTA IN PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - MODIFICABILITA DELLA CAUSA PETENDI - LIMITI - SOSTITUZIONE IN APPELLO DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA CONTRATTUALE A QUELLA DI RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE PROPOSTA IN PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITA.*
In appello il mutamento della causa petendi e ammesso purche non involga la trasformazione obbiettiva del contenuto intrinseco, della natura e del fondamento della domanda proposta in primo grado, ne muti i fatti costitutivi del diritto vantato, dando luogo ad un'Azione di diversa fisionomia giuridica. Non puo, pertanto, consentirsi che all'Azione di responsabilita extracontrattuale proposta in primo grado, possa validamente essere sostituita per la prima volta, in grado d'appello, l'Azione di responsabilita contrattuale. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)