Sez. 3, Sentenza n. 1415 del 08/05/1968 (Rv. 333051 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - ORIGINARIA DOMANDA PER RESPONSABILITA CONTRATTUALE - DOMANDA IN APPELLO PER RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE- INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - ORIGINARIA DOMANDA PER RESPONSABILITA CONTRATTUALE - DOMANDA IN APPELLO PER RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE- INAMMISSIBILITA.*
Avuto riguardo ai diversi presupposti e finalita che contraddistinguono rispettivamente le azioni di responsabilita contrattuale e di responsabilita precontrattuale e considerato, in particolare, che solo in tale ultima ipotesi occorre che venga dimostrata ed accertata la colpa del preteso responsabile - che nella prima ipotesi, salvo prova contraria, e invece presunta - deve ritenersi integri una domanda nuova e quindi in contrasto con la norma dell'art. 345 cod.proc.civ., sancita a garanzia del doppio grado di giurisdizione, la richiesta con la quale si invochi per la prima volta in appello la responsabilita precontrattuale, in luogo di quella contrattuale, gia dedotta a fondamento della pretesa fatta valere in primo grado. (V. 972-66, massima n. 321937).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)