Sez. 2, Sentenza n. 2850 del 06/10/1962 (Rv. 254218 - 01)
DONAZIONE - IMPUGNATIVA - DONAZIONE DI UNA PARTE DI UN IMMOBILE PARI AL VALORE DELLA DISPONIBILE DEL DONANTE - INDETERMINATEZZA DELL'OGGETTO - NULLITA.*
DONAZIONE - IMPUGNATIVA - DONAZIONE DI UNA PARTE DI UN IMMOBILE PARI AL VALORE DELLA DISPONIBILE DEL DONANTE - INDETERMINATEZZA DELL'OGGETTO - NULLITA.*
La clausola contenuta in un contratto di donazione, con cui il donante dona tanta parte di un immobile quanto bastera a raggiungere il valore della quota disponibile dell'intero suo patrimonio, e nulla sia per la indeterminabilita dell'oggetto fin tanto che il donante rimanga in vita e non si formi la massa ereditaria, sia per il divieto dei patti successori, trattandosi di disposizione relativa a beni di una successione non ancora aperta.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 459, Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)