Sez. 2, Sentenza n. 13098 del 30/12/1997 (Rv. 511249 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - DETERMINABILITÀ - IN GENERE | Forma scritta "ad substantiam" - Criteri determinativi della prestazione nell'atto scritto - Necessità - Rinvio ad elementi estranei e rimessi al'arbitrio dell'obbligato - Nullità.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - DETERMINABILITÀ - IN GENERE
E nullo per indeterminatezza della prestazione e per mancanza di criteri oggettivi per individuarla - che devono esser prestabiliti nello stesso contratto, se la forma scritta è richiesta "ad substantiam" - un preliminare di permuta immobiliare con il quale una parte si obbliga a trasferire all'altra il 30% di quanto costruendo su un'area di risulta dopo la demolizione di un immobile, di volumetria "consentita" dalle norme urbanistiche, senza specificare né il tipo né le dimensioni della costruzione, rimesse all'arbitrio dell'obbligato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)