Sez. L, Sentenza n. 10898 del 04/11/1993 (Rv. 484170 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Invalidità personale - In genere | Invalidità derivante da malattia professionale - Grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro aggravato da inabilità preesistenti - Determinazione - Criteri - Riferimento non all'attività di lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità - Obbligatorietà.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Invalidità personale - In genere
In base all'art. 131 del T.U. n. 1124 del 1965, anche nel caso di invalidità derivante da malattia professionale trova applicazione la norma di favore posta dall'art. 79 dello stesso T.U., in base alla quale (secondo il criterio della cosiddetta formula Gabrielli) il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni, deve essere rapportato non all'attività di lavoro normale ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 79 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)