Sez. L, Sentenza n. 10303 del 04/08/2000 (Rv. 539220 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Domanda giudiziale relativa a specifico infortunio - Infermità preesistenti - Deduzione della loro origine lavorativa al fine della loro valutazione cumulativa - Inammissibilità in appello - Fattispecie relativa ad infermità incidenti sullo stesso apparato.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE
In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, fatto valere in giudizio dall'assicurato il diritto a conseguire una rendita in relazione ad uno specifico infortunio, il medesimo non può chiedere per la prima volta in appello la cumulativa valutazione anche delle preesistenti inabilità (nella specie relative al medesimo apparato), sul presupposto della loro derivazione lavorativa, al fine di contrastare una quantificazione del danno derivante dall'infortunio operata in riferimento all'attitudine lavorativa quale ridotta per effetto di tali preesistenti inabilità, a norma dell'art. 79 del d.P.R. n. 1124 del 1965.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 79 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)