diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 1849 del 12/12/1968 Ud. (dep. 27/01/1969) Rv. 110092 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA -DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - SOTTRAZIONE CONSENSUALE DI MINORENNI - IN GENERE -ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) -CONCESSIONE DI UNA LIMITATA LIBERTA DI MOVIMENTO AL MINORE - NON FA PRESUMERE IL CONSENSO ALLA SOTTRAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/110092-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA -DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - SOTTRAZIONE CONSENSUALE DI MINORENNI - IN GENERE -ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) -CONCESSIONE DI UNA LIMITATA LIBERTA DI MOVIMENTO AL MINORE - NON FA PRESUMERE IL CONSENSO ALLA SOTTRAZIONE.*

Quando i genitori abbiano, per ragioni di studio, di lavoro, o di famiglia, consentito al figlio una certa liberta, questa deve ritenersi condizionata e limitata agli scopi per i quali e stata concessa. Tale limitata concessione non consente di ritenere che si sia verificata alcun abdicazione al potere-dovere di vigilanza da parte del genitore, si da far presumere il di lui tacito consenso anche alla ignorata 'abductio de loco in locum'. (V. 101062, anno 1962).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 573 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)