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Sez. U, Sentenza n. 1017 del 28/04/1964 (Rv. 301429 - 01)

GUERRA - IN GENERE - BENI DI CITTADINI ITALIANI SITI NEI TERRITORI CEDUTI ALLA IUGOSLAVIA E NON RESTITUITI A SEGUITO DELLA NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO CORRISPOSTO DALLA IUGOSLAVIA - DIRITTO SOGGETTIVO DEL CITTADINO - CONTROVERSIE RELATIVE CON LO STATO ITALIANO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1964-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301429-01

GUERRA - IN GENERE - BENI DI CITTADINI ITALIANI SITI NEI TERRITORI CEDUTI ALLA IUGOSLAVIA E NON RESTITUITI A SEGUITO DELLA NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO CORRISPOSTO DALLA IUGOSLAVIA - DIRITTO SOGGETTIVO DEL CITTADINO - CONTROVERSIE RELATIVE CON LO STATO ITALIANO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

Per effetto del trattato di pace e delle convenzioni italo-jugoslave che disciplinano la sorte dei beni dei cittadini italiani siti nei territori ceduti alla Jugoslavia e non restituiti a seguito di provvedimenti di nazionalizzazione, i proprietari espropriati hanno un diritto soggettivo all'indennizzo che lo stesso governo jugoslavo, in virtu degli accordi intercorsi col governo italiano, ha versato a questo una tantum e che lo stato si e legislativamente impegnato a ripartire tra i cittadini secondo i criteri stabiliti nelle stesse leggi disciplinatrici della materiĆ  pertanto spetta al giudice ordinario la Competenza a decidere le relative controversie sorte tra gli espropriati e lo stato italiano in ordine all'indennizzo suddetto.*

Riferimenti normativi: Legge 05/12/1949 num. 1064 art. 1, Legge 08/11/1956 num. 1325 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)