Sez. 6, Sentenza n. 4452 del 13/12/2004 Ud. (dep. 08/02/2005) Rv. 231189 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Avvocato - Rappresentanza di una parte avanti al giudice di pace - Causa civile di valore inferiore al milione di lire - Sussistenza del reato - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE
Non sussiste il reato di abusivo esercizio di una professione (art. 348 cod. pen.) nel fatto di chi assista taluno avanti al giudice di pace per una causa civile di valore inferiore al milione di lire, posto che in tali procedimenti, ove non ritengano di agire personalmente (in applicazione del comma primo dell'art. 82 cod. proc. civ.), le parti possono farsi rappresentare da altra persona alla sola condizione del conferimento di un mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato (art. 317, comma primo, stesso codice), senza necessità che il mandatario sia abilitato all'esercizio della professione forense. (Fattispecie relativa ad assistenza prestata da avvocato la cui abilitazione era stata revocata dal competente Consiglio dell'Ordine).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 317
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)