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Sez. 3, Sentenza n. 25865 del 18/11/2013 (Rv. 629147 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE | Comunione legale - Creditori particolari pignoranti o intervenuti nel processo esecutivo relativo a bene escluso dalla comunione legale - Tutela di cui all'art. 2915, secondo comma, cod. civ. - Sussistenza - Conseguenze - Sentenza di accertamento - Pregiudizio dei diritti dei creditori - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629147-01

ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE

I creditori particolari di uno dei coniugi che siano pignoranti o intervenuti nel processo esecutivo avente ad oggetto un bene formalmente intestato soltanto al coniuge esecutato, ed escluso dalla comunione legale, godono della tutela di cui all'art. 2915, secondo comma, cod. civ., anche rispetto alla domanda di accertamento della comunione legale avanzata dal coniuge non acquirente. Pertanto l'eventuale sentenza di accoglimento di tale domanda non può pregiudicare i loro diritti, quando il pignoramento del bene che ne forma oggetto sia stato trascritto prima della trascrizione della domanda di accertamento della comunione legale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2915 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)