Sez. 3, Sentenza n. 718 del 27/01/1999 (Rv. 522657 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI | Beni ricadenti in comunione legale fra i coniugi - Azione esecutiva intrapresa dal creditore del singolo coniuge - Vendita della quota di pertinenza dello stesso - Presupposti - Previa audizione dell'altro coniuge - Necessità - Conseguente giudizio di opposizione avverso l'ordinanza di vendita - Partecipazione del coniuge non debitore - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI
Nel caso di esecuzione forzata intrapresa dal creditore particolare di uno solo dei coniugi, su beni oggetto di comunione legale fra gli stessi, non può procedersi alla vendita della quota del singolo bene di spettanza del coniuge debitore se non dopo la previa audizione dell'altro coniuge affinché quest'ultimo possa eventualmente far valere le limitazioni di cui agli artt. 187 e 189 cod. civ.; in difetto di una tale audizione il procedimento esecutivo deve arrestarsi. Il coniuge non debitore - d'altronde - è parte necessaria del giudizio nato dall'opposizione proposta avverso l'ordinanza di vendita.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 600
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)