Sez. U, Sentenza n. 392 del 19/01/1988 (Rv. 456951 - 01)
ADOZIONE - IN GENERE - ADOZIONE INTERNAZIONALE - ART. 37 DELLA LEGGE 4 MAGGIO 1983 N. 184 - MINORE STRANIERO IN STATO DI ABBANDONO NEL TERRITORIO DELLO STATO - APPLICABILITÀ DELLA LEGGE ITALIANA AI PROCEDIMENTI IN CORSO - DEROGA ALLE REGOLE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO.*
ADOZIONE - IN GENERE - ADOZIONE INTERNAZIONALE - ART. 37 DELLA LEGGE 4 MAGGIO 1983 N. 184 - MINORE STRANIERO IN STATO DI ABBANDONO NEL TERRITORIO DELLO STATO - APPLICABILITÀ DELLA LEGGE ITALIANA AI PROCEDIMENTI IN CORSO - DEROGA ALLE REGOLE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO.*
L'art. 37 della legge 4 maggio 1983 n. 184, ai sensi del quale, nei confronti del minore straniero in stato di abbandono nel territorio dello stato (indipendentemente dalla regolarità o clandestinità del suo ingresso in Italia), è operante la legge italiana in materia di adozione, affidamento e relativi provvedimenti d'urgenza, trova immediata applicazione pure nei procedimenti già iniziati prima dell'entrata in vigore di detta legge (a seguito della declaratoria di parziale illegittimità della disposizione transitoria dell'art. 76 della legge medesima, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 18 luglio 1986), e comporta non soltanto, sul piano processuale, la giurisdizione del giudice italiano, a prescindere dagli elementi di collegamento previsti dall'art. 4 cod. proc. civ., ma anche, sul piano sostanziale, l'assoggettamento del rapporto alla normativa interna, in deroga alle comuni regole del diritto internazionale privato.*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 16, Preleggi art. 31, Cod. Proc. Civ. art. 4, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 37 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 76 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)