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Sez. 2, Sentenza n. 12292 del 21/08/2003 (Rv. 566108 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO | Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 2003-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566108-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO

L'indennità di sopraelevazione di cui all'art. 1127, quarto comma, cod. civ., che ha come elemento base il valore dell'area su cui insiste l'edificio o la parte di esso che viene sopraelevata, va determinata dividendo il relativo importo per il numero dei piani - compreso quello o quelli di nuova costruzione - poi diminuendo il quoziente così ottenuto della quota spettante al condomino che ha eseguito la sopraelevazione (quota da calcolarsi in relazione al piano o parte di piano o più piani di proprietà di detto condomino prima della sopraelevazione) ed infine ripartendo il risultato residuo tra i proprietari degli altri piani preesistenti, mentre è errato dividere quest'ultima somma tra tutti i condomini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)