Sez. 5 - , Ordinanza n. 14985 del 15/07/2020 (Rv. 658199 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Agenzia delle entrate - Competenza per territorio - Individuazione - Criteri.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In materia di accertamento d'IVA, l'art. 40 d.P.R. n. 633 del 1972 va interpretato nel senso che la competenza per territorio dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate - pena l'illegittimità del provvedimento adottato di iscrizione a ruolo e di quelli consequenziali - si radica, in applicazione del criterio del domicilio fiscale, all'atto della presentazione (o mancata presentazione) della dichiarazione di imposta ovvero all'atto del versamento (od omesso versamento) dell'imposta e permane sino all'esaurimento dell'obbligazione tributaria, senza che assuma rilievo il (diverso) domicilio fiscale del contribuente al momento dell'adozione del provvedimento impositivo.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)