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Sez. 5, Sentenza n. 11660 del 30/04/2024 (Rv. 671070-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Responsabilità dei soggetti che rilasciano il visto di conformità - Art. 39, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 241 del 1997 - Funzione anche punitiva - Competenza all’iscrizione a ruolo - Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate - Sussistenza - Derogabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671070-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

La responsabilità, prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997 (ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del d.m. n. 164 del 1999, ha una funzione anche punitiva; ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione.

DM Finanze 31/05/1999 all. 164 art. 13, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 39 com. 1, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 39 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)