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Sez. L, Sentenza n. 10669 del 04/06/2004 (Rv. 573393 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Occupazioni richiedenti lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia in relazione alle limitazioni dell'orario ex art. 1 R.D.L. n. 692 del 1923 - Inapplicabilità - Carattere tassativo - Inclusione di mansioni non elencate in detto decreto e concorrenti con quelle elencate, svolte in prevalenza - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573393-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

L'elencazione contenuta nella tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non si applica la limitazione di orario di otto ore giornaliere, stabilita dall'art. 1 del regio decreto 15 marzo 1923, n. 692, ha carattere tassativo. Ne consegue che non è consentito includervi, per effetto di interpretazioni analogiche, altre mansioni, diverse da quelle contemplate, neppure nel caso in cui tali diverse mansioni siano svolte dallo stesso soggetto in concorso con mansioni comprese nell'elenco e prevalenti su quelle da esso non considerate, giacché, nel caso di mansioni plurime esercitate da una stessa persona, la prevalenza di una mansione sull'altra, benché assuma rilevanza per l'inquadramento del lavoratore in una determinata qualifica, sia pure pattiziamente riconosciuta, non incide invece sul carattere continuo o meno delle mansioni espletate dal medesimo lavoratore.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 06/12/1923 num. 2657 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)