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Sez. L, Sentenza n. 10642 del 12/10/1995 (Rv. 494214 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Occupazioni richiedenti lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia - Limitazioni dell'orario ex art. 1 Regio Decreto Legge n. 692 del 1923 - Inapplicabilità - carattere tassativo - Inclusione di mansioni non elencate in detto decreto e concorrenti in misura prevalente con quelle elencate - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494214-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

L'elencazione, contenuta nella tabella approvata con Regio Decreto 6 dicembre 1923 n. 2657 (applicabile anche con riguardo al personale dei consorzi di bonifica in considerazione della natura industriale dell'attività dei medesimi), delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non si applica la limitazione di orario di otto ore giornaliere, stabilita dall'art. 1 del Regio Decreto Legge 15 marzo 1923 n. 692, ha carattere tassativo. Pertanto, non è consentito includervi, per effetto di interpretazioni analogiche, altre mansioni, diverse da quelle contemplate, neppure nel caso in cui tali diverse mansioni siano svolte dallo stesso soggetto in concorso con mansioni comprese nell'elenco e prevalenti su quelle da esso non considerate.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 06/12/1923 num. 2657 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)