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Sez. 1, Sentenza n. 393 del 13/01/2010 (Rv. 611347 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Istanza di sostituzione di creditore già ammesso allo stato passivo con altro soggetto - Inammissibilità - Opposizione allo stato passivo o insinuazione tardiva - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611347-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE

In sede di ripartizione dell'attivo fallimentare, e con riguardo alla disciplina antecedente alla riforma di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, il giudice delegato deve limitarsi a risolvere le questioni relative alla graduatoria dei privilegi ed alla collocazione dei crediti, mentre non può apportare modifiche allo stato passivo, essendo detto provvedimento ormai coperto dal giudicato interno; pertanto, un soggetto che, per qualsiasi titolo, intenda surrogarsi nella posizione di un creditore già ammesso al passivo, non può proporre la relativa istanza nella predetta sede, ma deve farlo secondo le regole processuali stabilite dalla legge fallimentare, e, dunque, tramite l'opposizione allo stato passivo o l'insinuazione tardiva di cui all'art. 101 legge fall.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2900, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 96, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 110, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)