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Sez. 1, Sentenza n. 2321 del 19/03/1996 (Rv. 496446 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Crediti ammessi a causa di prelazione riconosciute o escluse - Contestazione in sede di riporto dell'attivo - Inammissibilità - Interessi maturati nel corso della procedura - Ammissione al passivo - Necessità.
Stato
decisa il 1996-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496446-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE

In sede di ripartizione dell'attivo fallimentare non è possibile rimettere in discussione l'importo dei crediti ammessi e le cause di prelazione riconosciute o escluse in sede di verificazione dei crediti, attesa l'efficacia preclusiva, nell'ambito della procedura concorsuale, del decreto di approvazione dello stato passivo, e il giudice delegato deve limitarsi a risolvere le questioni relative alla graduatoria dei privilegi e, comunque, alla collocazione dei diversi crediti. Ne consegue che gli interessi maturati nel corso della procedura, attesa l'autonomia della relativa obbligazione rispetto all'obbligazione principale (e salva l'ipotesi di interessi su somme dovute a titolo di risarcimento danni) possono essere attribuiti solo se la parte ne abbia fatto espressa richiesta e se il relativo credito sia stato ammesso al passivo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)