Sez. 6, Sentenza n. 5556 del 06/04/2000 Ud. (dep. 11/05/2000) Rv. 220567 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - CUSTODIA CAUTELARE | Compatibilità degli arresti domiciliari con la espiazione della pena - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - CUSTODIA CAUTELARE
Ai fini del computo dei termini di durata massima, la misura cautelare degli arresti domiciliari è compatibile con la espiazione di una pena, poiché in entrambe le situazioni la persona risulta privata della libertà di locomozione, indipendentemente dal luogo di detenzione. Ne consegue che gli effetti della misura cautelare decorrono dal giorno di notificazione della relativa ordinanza e non da quello, eventualmente successivo, in cui si estingue la pena in corso di esecuzione. (Fattispecie relativa a delitto di evasione, contestato sul presupposto del persistere dello "status detentionis" dell'agente, in virtù dell'individuazione, ritenuta erronea dalla Corte, di un "dies a quo" postdatato della misura cautelare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)