Sez. 5, Sentenza n. 9507 del 19/01/2006 Cc. (dep. 17/03/2006) Rv. 233893 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - CUSTODIA - CUSTODIA CAUTELARE | Custodia cautelare ed espiazione della pena - Compatibilità ai fini del computo dei termini di durata massima - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - CUSTODIA - CUSTODIA CAUTELARE
In tema di computo dei termini di durata delle misure cautelari, qualora nei confronti di un imputato, detenuto in stato di custodia, si provveda anche alla esecuzione di una o più sentenze di condanna a pene detentive, ed ancorché a tal fine venga detratto come presofferto il periodo precedente di custodia cautelare, nel computo della durata massima della misura cautelare deve ricomprendersi anche il periodo di esecuzione della pena, poiché l'art. 297, comma quinto, cod. proc. pen., afferma la compatibilità della custodia cautelare con la detenzione per la esecuzione della pena agli effetti dei termini di durata massima della custodia stessa, Pertanto, il giudice deve dichiarare cessata la custodia cautelare e quindi disporre la liberazione quando la sua durata così computata abbia superato il termine massimo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)