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Sez. 2 - , Ordinanza n. 24757 del 05/11/2020 (Rv. 659668 - 02)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE | Ingiunzione fiscale - Vizi della notificazione - Incidenza sulla relativa validità - Esclusione - Incidenza sull'azione esecutiva e sul termine per proporre opposizione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2020-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659668-02

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE

La validità dell'ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 non è pregiudicata da eventuali vizi della notifica, i quali non precludono la proposizione di una domanda volta ad accertare l'illegittimità o l'infondatezza della pretesa dell'amministrazione, una volta che il provvedimento sia stato esternato e il soggetto interessato ne abbia avuto piena conoscenza, potendo azionare i relativi rimedi giurisdizionali. Eventuali irregolarità incidono solo sulla procedibilità dell'azione esecutiva, che l'art. 479 c.p.c. subordina alla notifica del titolo esecutivo e del precetto, rispetto alla quale la notificazione dell'ingiunzione assolve ad una funzione sostitutiva, oltre che sulla decorrenza del termine per proporre opposizione, ugualmente subordinata alla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 3 del r.d. citato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)