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Sez. 3, Sentenza n. 3477 del 29/11/1971 (Rv. 355111 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PARENTI DELLA VITTIMA (MORTE DI CONGIUNTI) - MORTE DI FUNZIONARIO STATALE CON DIRITTO A PENSIONE - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - TARIFFE PER LA COSTITUZIONE DELLE RENDITE VITALIZIE - DETRAZIONE PER SCARTO TRA VITA FISICA E LAVORATIVA - INAPPLICABILITA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA CAPITALIZZARE - DIFFERENZA TRA STIPENDIO E PENSIONE - VALUTAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1971-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355111-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PARENTI DELLA VITTIMA (MORTE DI CONGIUNTI) - MORTE DI FUNZIONARIO STATALE CON DIRITTO A PENSIONE - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - TARIFFE PER LA COSTITUZIONE DELLE RENDITE VITALIZIE - DETRAZIONE PER SCARTO TRA VITA FISICA E LAVORATIVA - INAPPLICABILITA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA CAPITALIZZARE - DIFFERENZA TRA STIPENDIO E PENSIONE - VALUTAZIONE - NECESSITA.*

Nella liquidazione del danno patrimoniale derivante dalla morte di congiunti, basata sulle tariffe per la Costituzione delle rendite vitalizie immediate approvate con RD 9 ottobre 1922 n 1403, non e applicabile la detrazione per il cosiddetto scarto tra vita fisica e lavorativa nel caso di vittima che quale funzionario statale, avrebbe avuto diritto a pensione all'atto del collocamento a riposo per limiti di eta; salva la valutazione, ai fini della Determinazione del reddito medio da capitalizzare, della differenza di importo tra pensione e stipendio.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)