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Sez. 3, Sentenza n. 9528 del 22/12/1987 (Rv. 456605 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - DANNO PER MORTE DI CONGIUNTO E CONCESSIONE DI PENSIONE DA ENTE DI PREVIDENZA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456605-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - DANNO PER MORTE DI CONGIUNTO E CONCESSIONE DI PENSIONE DA ENTE DI PREVIDENZA - INSUSSISTENZA.*

Perché possa operare la compensatio lucri cum damno è necessario che il pregiudizio e l'incremento patrimoniale dipendano dallo stesso fatto illecito, che si presentino, cioè, come effetto del medesimo fatto avente in se l'idoneità a determinarli entrambi. Tale situazione non si verifica quando, a seguito della morte della persona offesa, ai congiunti superstiti, aventi diritto al risarcimento del danno, sia stata concessa una pensione, dato che tale pensione trae la sua fonte e la sua ragione giuridica da un titolo diverso e indipendente dal fatto illecito, rappresentando l'evento morte soltanto la condizione perché quel titolo spieghi la sua efficacia. Di conseguenza in tale ipotesi l'ammontare della pensione non può essere detratto dalla somma dovuta a titolo di risarcimento danni ai congiunti superstiti della parte lesa. (V 3477/71, mass n 355111; (V 2491/66; (V 2247/65; (V 2250/64; (Conf 1298/72, mass n 357822; (Conf 1928/70, mass n 347945).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)