Sez. 3, Sentenza n. 3359 del 06/07/1978 (Rv. 392800 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLE COSE PIGNORATE STIPULATO DAL TERZO CON IL DEBITORE - RILEVANZA - LIMITI.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLE COSE PIGNORATE STIPULATO DAL TERZO CON IL DEBITORE - RILEVANZA - LIMITI.*
In tema di opposizione di terzo all'esecuzione forzata, il contratto di locazione delle cose pignorate, stipulato dal terzo con il debitore, pur non essendo di per se idoneo a dare la prova della spettanza all'opponente della proprieta o di altro diritto reale, in quanto prescinde da tali diritti e puo intervenire con chiunque sia in condizione di disporre di fatto della cosa puo - in presenza di altri elementi che valgano ad integrarne la Rilevanza probatoria - fornire in proposito elementi presuntivi, che il giudice del merito deve valutare, ove non sussista l'Obbligo di dimostrare documentalmente gli indicati diritti, in relazione alla professione od al commercio del terzo o del debitore (art 621 cod proc civ). (V 2486/74, mass n 370916).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)