Sez. 3, Sentenza n. 2486 del 13/09/1974 (Rv. 370916 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - OPPOSIZIONE DEL TERZO LOCATORE - PROVA DELLA MERA LOCAZIONE - INSUFFICIENZA - ONERE PROBATORIO - ESTENSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - OPPOSIZIONE DEL TERZO LOCATORE - PROVA DELLA MERA LOCAZIONE - INSUFFICIENZA - ONERE PROBATORIO - ESTENSIONE.*
Ai fini dell'opposizione di terzo, il contratto di locazione della cosa pignorata dal terzo al debitore non puo costituire di per se fonte di prova per presunzione dell'inerenza al medesimo del dedotto diritto reale, perche la locazione prescinde dalla esistenza o dalla permanenza nel locatore del diritto di proprieta o di altro diritto reale e puo essere validamente costituita da chiunque sia in condizione di disporre di fatto della cosa e quindi di trasferire materialmente al conduttore la detenzione e il godimento di questa. Il locatore non puo, pertanto, solo in quanto tale, valersi dell'opposizione di terzo di cui all'art 619 cod proc civ se non dimostra, con altri elementi, il suo diritto di proprieta. (Conf 2728'69, mass n 342424).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)