Sez. L, Sentenza n. 25888 del 28/10/2008 (Rv. 605191 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE | Stipulazione - Ad opera delle associazioni in rappresentanza degli iscritti - Disciplina di agli art. 1341 e 1469 bis cod. civ. - Applicabilità alle clausole di un contratto collettivo - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE
Alla stipulazione di un contratto collettivo di lavoro concorrono, in condizioni di parità, le contrapposte associazioni in rappresentanza dei singoli iscritti. Ne consegue che resta estranea a tale ambito l'applicazione dell'art. 1341 cod. civ., dovendosi escludere che le norme del contratto collettivo provinciale costituiscano condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti, nonché dell'art. 1469 bis cod. civ. (nel testo vigente "ratione temporis"), la cui disciplina riguarda i contratti stipulati dal consumatore con un professionista.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)