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Sez. L, Sentenza n. 11875 del 06/08/2003 (Rv. 565697 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE | Disciplina di cui all'art. 1341 cod. civ. - Applicabilità alle clausole di un contratto collettivo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565697-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE

La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 1341 cod. civ. vale per i contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari di solito predisposti da uno solo dei contraenti, dando vita alla figura dei contratti per adesione, nei quali il contraente forte impone un certo regolamento contrattuale, rigido ed uniforme, al contraente più debole. Una simile ipotesi non è configurabile nella stipulazione di un contratto collettivo di lavoro, alla cui formazione concorrono in condizioni di parità le contrapposte associazioni sindacali in rappresentanza dei singoli iscritti (Fattispecie relativa al recepimento da parte del lavoratore della clausola di cui all'art. 36 c.c.n.l. edili).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)