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Sez. 3 - , Sentenza n. 26806 del 12/09/2022 (Rv. 665899 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE | Concordato fallimentare – Successiva azione esecutiva contro il debitore tornato “in bonis” - Ammissibilità - Pregressa insinuazione al passivo - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2022-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665899-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE

Nei confronti del debitore tornato "in bonis" all'esito di un concordato fallimentare è ammissibile la proposizione di un'azione esecutiva individuale anche per crediti sorti anteriormente al concordato medesimo, senza che sia necessaria la pregressa insinuazione al passivo, in quanto il divieto delle suddette azioni, di cui all'art. 51 l.fall., e l'obbligo di insinuazione al passivo ex art. 52 l.fall., sono volti unicamente a realizzare il concorso dei creditori e non comportano, quindi, che la mancata partecipazione a tale concorso determini l'estinzione del titolo esecutivo di cui il creditore sia munito nei confronti del fallito.

Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)