Sez. 1, Sentenza n. 13447 del 20/06/2011 (Rv. 618362 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - IN GENERE | Creditore garantito da ipoteca su beni di un terzo - Omessa insinuazione al passivo fallimentare - Sopravvenuto concordato fallimentare - Azione esecutiva contro il terzo datore di ipoteca - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - IN GENERE
Il divieto per i creditori di azioni esecutive nei confronti del fallito, ex art. 51 legge fall. e l'obbligo, per quelli che intendano soddisfarsi sul ricavato della liquidazione dei beni del fallito, di proporre, ex art. 52 legge fall., domanda di insinuazione al passivo per l'accertamento dei propri crediti, non escludono, in capo al creditore che non abbia presentato tale domanda, il diritto di promuovere azione esecutiva nei confronti del terzo, già datore di ipoteca su propri beni a garanzia dei debiti del fallito; tuttavia dopo l'omologazione e l'esecuzione del concordato fallimentare, obbligatorio ai sensi dell'art. 135 legge fall. per tutti i creditori anteriori al fallimento, ancorché non abbiano presentato domanda di insinuazione al passivo, il relativo effetto esdebitatorio, cioè di riduzione del credito alla sola percentuale offerta, si applica anche nei confronti del predetto terzo, tenuto nei soli limiti della citata percentuale, poiché né la mancata partecipazione al concorso, che resta facoltativa, produce per il creditore l'estinzione del titolo esecutivo di cui sia eventualmente munito verso il fallito, né il concordato fallimentare opera a sua volta come causa di estinzione, per novazione, del credito stesso, né verso il fallito né verso l'eventuale soggetto obbligato. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo all'opposizione all'esecuzione, ritenuta infondata dai giudici di merito, proposta dal terzo datore di ipoteca avverso l'espropriazione contro di lui promossa dalla banca garantita, munita, verso il debitore fallito, di titolo esecutivo costituito da contratto di mutuo notarile).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 135, Cod. Civ. art. 2878
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)