Sez. 2, Sentenza n. 4121 del 22/03/2001 (Rv. 545018 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Ordinario ed autonomo giudizio di cognizione - Effetti - Potere dovere del giudice di provvedere sulla domanda e sulle eccezioni - Emissione del decreto fuori dei casi previsti dalla legge - Irrilevanza - Limiti - Difetto di competenza o di altri presupposti processuali.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena (art. 645 cod.proc.civ.) nel quale il giudice anche se abbia accertato essere stata emessa l'ingiunzione nella mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. cod.proc.civ., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione tenendo conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio, con salvezza delle ipotesi del difetto di competenza funzionale dell'organo che ha emesso l'ingiunzione o del difetto dei presupposti processuali, di pregiudiziali ed ostative ragioni preclusive della pronuncia del decreto stesso del quale il giudice dell'opposizione è tenuto a dichiarare la nullità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)