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Sez. 6, Sentenza n. 2135 del 10/05/1994 Cc. (dep. 21/09/1994) Rv. 199917 - 01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Utilizzazione - In altri procedimenti | Nozione di procedimento diverso - Fattispecie: concussione, corruzione, favoreggiamento.
Stato
decisa il 1994-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/199917-01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Utilizzazione - In altri procedimenti

Ai sensi dell'art. 270 comma primo, cod. proc. pen. che vieta l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, nel concetto di procedimento diverso non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova venne predisposto. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto le utilizzabilità, ai fini dell'emissione di provvedimento cautelare personale per reato di favoreggiamento, delle intercettazioni predisposte in relazione a reati di concussione e corruzione; ha rilevato al proposito che il favoreggiamento ed i reati presupposti costituivano oggetto di indagini nel medesimo procedimento stante la necessaria connessione del primo con gli altri).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Pen. art. 379, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 270 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)