Sez. 3, Sentenza n. 28516 del 28/02/2018 Cc. (dep. 20/06/2018) Rv. 273226 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI) | Intercettazioni disposte per reato di cui all'elenco ex art. 266 cod. proc. pen. - Utilizzabilità per i restanti reati dello stesso procedimento - Sussistenza - Limiti.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI)
Ai sensi dell'art. 270 comma 1, cod. proc. pen. che vieta l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, nel concetto di "procedimento diverso" non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova venne predisposto, atteso che il primo non equivale al concetto di "diverso reato".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)