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Sez. 5, Sentenza n. 3861 del 15/03/2002 (Rv. 553074 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE | Deduzione di censure o di questioni nuove non rilevabili d'ufficio, o specificazione, integrazione o ampliamento dei motivi originari del ricorso - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553074-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE

Le memorie di parte hanno l'esclusiva funzione di illustrare e chiarire i motivi di impugnazione tempestivamente e ritualmente proposti, e non possono, pertanto, contenere nuove censure, né specificare, integrare o ampliare il contenuto dei motivi di ricorso originari.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)